
“Scuola per farmacisti imprenditori”: un convegno a San Salvo per aggiornamenti e strategie fiscali
8 Aprile 2025Con piacere pubblichiamo l’esito del giudizio di reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate
avverso ad una sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito di una società, ai sensi degli articoli 57 e 63 del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) con applicazione del cram down in danno dell’Agenzia delle Entrate ottenuta con il lavoro portato aventi dal nostro studio con l’Avv. Marco Di Rito e l’Avv. Alessio Staniscia. In particolare la corte di appello di L’Aquila, con una sentenza molto articolata, fissa il principio della “cristallizzazione” dei debiti tributari con la trasmissione da parte dell’Agenzia del certificato unico ex art 364 del codice della crisi di impresa. Pertanto, dopo la trasmissione di tale certificato l’agenzia non potrà più modificare la propria posizione creditoria nell’ambito della procedura di accordo di ristrutturazione del debito.
La sentenza è disponibile al seguente link: Sentenza_AQ-18-4-25