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6 Novembre 2025Nuovo successo per lo Studio Legale & Tributario, grazie al team degli Avvocati Marco di Rito e Sara Servalli e dal Dottore Commercialista Daniela Paone, che ha assistito una Società in due giudizi tributari avviati con l’impugnativa di atti di recupero relativi a crediti di ricerca e sviluppo 2017 e 2018, nei quali si contestava l’inesistenza e/o comunque l’inerenza dei crediti di imposta per R&S, riprendendo così a tassazione l’importo del credito.
Di particolare interesse i giudizi, che hanno visto soccombente la società ricorrente di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo.
Nel giudizi di appello, tuttavia, la Corte di Giustizia di secondo grado di L’Aquila, in accoglimento dei ricorsi in appello della società ha ribaltato le sentenze di primo grado annullando gli atti di recupero.
Di seguito gli spunti di rilievo contenuti nelle sentenze rispetto al tema del recupero dei crediti di imposta di ricerca e sviluppo e di onere della prova:
- Circa la inesistenza e/o spettanza dei crediti di imposta, la Corte ha ribadito che i crediti d’imposta inesistenti sono solo quelli privi di fondamento reale, in quanto mancanti dei requisiti oggettivi/soggettivi o frutto di frodi (documenti falsi). Mentre sono non spettanti tutti quei crediti dei quali si contesta, per qualsiasi altra ragione, l’applicabilità della normativa di riferimento. Nel caso concreto, la Corte afferma che si è di fronte a crediti eventualmente non spettanti ma certamente non inesistenti, con conseguente applicazione, per il caso di specie, del termine ordinario di decadenza di cui all’articolo 43 del dpr 600/1973 e non quello più ampio previsto per il recupero dei crediti inesistenti.
- In riferimento all’onere della prova, la sentenza analizza il nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs 546/1992, in primis quale regola sulla distribuzione dell’onere della prova, dunque come regola riguardante i fatti (allegati) incerti, rispetto al quale parere unanime in dottrina l’opinione secondo cui si tratterebbe della sostanziale conferma della regola generale secondo cui i fatti costitutivi del credito impositivo devono essere provati dall’Amministrazione finanziaria e così anche di quella secondo cui spetta al contribuente la prova – anche se a ben vedere la norma utilizza qui l’espressione “fornire le ragioni” – dei fatti costitutivi del diritto al rimborso. Il nuovo comma 5-bis sancisce con chiarezza che nel processo tributario, con l’eccezione dei giudizi di rimborso, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa erariale spetta sempre al Fisco, perché è esso che fa valere una pretesa in giudizio. Pertanto, rimane fermo il principio secondo il quale “nel processo tributario l’amministrazione finanziaria è attore in senso sostanziale e quindi su di essa grava l’onere della prova della pretesa adottata con l’accertamento, mentre l’onere del contribuente di provare elementi in senso contrario scatta solo quando dall’ufficio siano stati forniti indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria”. È chiaro, infatti, che questi “indizi sufficienti” devono adesso assurgere al rango di una vera e propria prova “circostanziata e puntuale” onde potersi affermare “la sussistenza dell’obbligazione tributaria”, altrimenti nessuna inversione dell’onere della prova in capo al contribuente può verificarsi.
- Con riferimento alla prova dell’inerenza delle attività di ricerca e sviluppo, vista la peculiarità del progetto che conteneva un alto grado di specificità tecnica (come spesso accade in tema di R&S) la Corte ricorda che, proprio per tale ragione, il decreto Mef, 27 maggio 2015, all’art. 8, comma 2, prevede che se nell’ambito di attività di verifica e controllo da parte dell’ADE fossero risultate necessarie valutazioni di carattere tecnico finalizzate all’ammissibilità di specifiche attività, la stessa Agenzia avrebbe avuto la facoltà di richiedere un parere del Mimit. È inoltre, la stessa Agenzia che, con Circolare 31/E del 23 dicembre 2020, in tema di interpelli su questioni riguardanti attività di ricerca e sviluppo, chiarisce la propria incompetenza a trattare questioni di carattere tecnico, rendendosi competente e disponibile solamente per quelle di carattere fiscale. Proprio per tale ragione, le considerazioni svolte dall’Agenzia, in quanto espresse da un soggetto privo di conoscenze di natura tecnico-scientifica, non sono tali da consentire loro una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta. Emerge, quindi, con chiarezza nella sentenza della Corte di Giustizia che, proprio in considerazione della natura e della complessità delle attività attuate, sarebbe stata necessaria l’acquisizione del parere preventivo, “seppur facoltativo” del MISE, o in alternativa avanzare alla Corte la richiesta istruttoria di una CTU, tesa a verificare la concreta sussistenza dell’effettiva innovazione delle attività svolte. Cosa che non è stata fatta dall’Ufficio che si è così sottratto dall’obbligo di sostenere la pretesa impositiva stante il principio che grava sullo stesso di dimostrare l’esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere.
La sentenze, pertanto in accoglimento dei ricorsi proposti dallo Studio, hanno annullato la sentenza di primo grado e i sottesi atti di recupero impugnati.
Clicca qui per leggere le sentenze: Sentenza 319 e Sentenza 320.




