Intervista al Prof. Francesco Accettella. IA e diritto dei mercati finanziari
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17 Gennaio 2025Con grande soddisfazione, pubblichiamo l’esito di un intenso lavoro portato avanti dall’Avv. Marco Di Rito e dall’Avv. Alessio Staniscia: si tratta di una sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito di una società, ai sensi degli articoli 57 e 63 del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) con applicazione del cram down in danno dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, il comma 4 dell’articolo 63 del C.C.I.I. prevede la possibilità di omologare forzosamente gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1
In concreto, L’Agenzia delle Entrate (AdE) solleva obiezioni sul piano di ristrutturazione, che ha una durata di cinque anni, mentre una parte del debito fiscale è rateizzata su un periodo di otto anni, con tre anni fuori dal piano.
Secondo la sentenza, l’omologazione degli AdR può avvenire anche in assenza di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’obiettivo di tale previsione è garantire la protezione della struttura produttiva e dei posti di lavoro. È importante notare che l’Erario è protetto dall’articolo 63, comma 8 C.C.I.I., che prevede una clausola risolutiva espressa come garanzia per il creditore, stabilendo la risoluzione automatica del contratto se il debitore non adempie ai pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze.
Garantire la continuità dell’attività aziendale non solo favorirebbe la conservazione dei posti di lavoro, un aspetto fondamentale nel confronto con i risultati della liquidazione giudiziale, ma assicurerebbe anche il flusso regolare di imposte e contributi all’Erario, derivanti dalle ritenute salariali e dai flussi di cassa. Il mantenimento in vita dell’impresa, pertanto, rappresenta un beneficio concreto che la liquidazione giudiziale, al contrario, comprometterebbe in modo irreversibile.
Nel caso concreto, L’AdE peraltro ha sostenuto che la procedura di omologazione sia stata avviata prima che fossero decorsi i termini previsti per l’opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del C.C.I.I. Un aspetto da sottolineare è che la domanda per gli accordi di ristrutturazione (AdR) è stata registrata al Registro delle Imprese il 14 marzo 2024, mentre l’AdE ha presentato opposizione solo il 4 settembre 2024. Il tribunale, in accoglimento delle difese della società assistita dall’Avv. Marco Di Rito ha statuito come la nota di rigetto della transazione fiscale, datata 30 maggio 2024 e inviata esclusivamente alla parte ricorrente, non può essere considerata una vera opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4 C.C.I.I., in quanto ritenuta tardiva, essendo trascorsi oltre i 30 giorni stabiliti.
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