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8 Aprile 2025Un team multidisciplinare dello Studio Legale & Tributario SLT, composto dall’avv. Marco di Rito, avv. Sara Servalli e dott.ssa Daniela Paone, ha assistito due Società clienti nei giudizi tributari avviati con l’impugnativa di avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2017, nei quali si contestava l’inesistenza e la mancanza di inerenza di alcuni costi dedotti dalle ricorrenti, per un maggior reddito imponibile ripreso a tassazione, complessivamente, di circa euro 380.000.
Di particolare interesse è risultata la risoluzione dell’aspetto processuale secondo cui l’Agenzia delle Entrate di Teramo aveva eccepito l’inutilizzabilità in sede processuale, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R. n.633/1972, di un’ingente mole di documenti, poiché le ricorrenti non avevano prodotto tale documentazione nella fase di contraddittorio ex artt. 5 comma 1 e 5 ter D.Lgs. n. 218-1997, che aveva preceduto l’emissione degli avvisi di accertamento.
Nella difesa delle due assistite, lo Studio ha contrastato l’eccezione dell’Agenzia evidenziando l’irritualità dell’invito al contraddittorio. L’invito, infatti, era privo di indicazione puntuale e circoscritta dei documenti richiesti, dell’avvertimento delle conseguenze per il contribuente in caso di inadempimento, e della concessione di un congruo termine minimo per la produzione dei documenti richiesti. Inoltre, è stato dimostrato che le ricorrenti avevano comunque ottemperato almeno in parte, fornendo la documentazione disponibile al momento della verifica. Di conseguenza, lo Studio ha ribadito la piena utilizzabilità degli ulteriori documenti prodotti in giudizio, a supporto dell’effettività e inerenza dei costi dedotti.
Sposando la tesi dello Studio, e superando quindi l’eccezione della resistente sull’inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase di contraddittorio, la Corte ha accolto entrambi i ricorsi nel merito, ritenendo che la documentazione prodotta in giudizio dalle ricorrenti fosse sufficiente a dimostrare l’effettività delle attività e dei costi sostenuti dalle due Società, mentre gli indici presuntivi alla base degli accertamenti emessi dall’Agenzia fossero insufficienti a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, in ossequio al disposto di cui all’art. 6 della L. 130/2022, le ragioni alla base della pretesa impositiva dell’Agenzia.
Gli avvisi di accertamento impugnati sono, quindi, stati prima sospesi e poi annullati dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo.
Selezionando i seguenti link è possibile leggere le sentenze: Sentenza_90-2025 e Sentenza_92-2025